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Addio al collocamento dei figli: una scelta pericolosa

Il Tribunale di Salerno si è di recente espresso in una causa di affidamento di minore, nato fuori dal matrimonio, ed ha stabilito alcuni importanti principi in materia che, ad avviso di chi scrive, possono costituire un rischio per una crescita sana ed equilibrata dei figli.

In particolare, il Giudice campano ha affermato che “ L’affido condiviso del figlio minore (nella specie, nato fuori dal matrimonio) è espressione del suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, anche nei momenti di quotidianità, con ciascuno dei genitori, e di ricevere cura, educazione e assistenza da entrambi, diritto la cui concreta attuazione è demandata al giudice, tenuto a individuare (con esclusivo riguardo all’interesse del minore) il contenuto concreto della responsabilità genitoriale specie quanto alla ripartizione dei tempi e dei compiti di cura, anche con riferimento alle spese, senza necessità di individuazione di un genitore collocatario, dovendo invece sempre prevedersi il luogo di residenza abituale del minore….” .

Non più quindi il genitore collocatario, ma il “genitore co-residente”; segue poi nella rivista dove la sentenza è pubblicata, un commento alle “linee guida del Tribunale di Brindisi in materia di affidamento.”.

Bene, in dette linee guida, si allega un modulo con le “istruzioni per l’uso”, tra i cui punti essenziali si legge “ La residenza anagrafica di figli ha valenza puramente anagrafica, mancando qualsiasi differenza giuridicamente rilevante tra il genitore co-residente e l’altro; nella stessa filosofia e per le stesse ragioni, i figli saranno domiciliati presso entrambi i genitori; la scelta della “residenza abituale”..sarà definita con riferimento alla regione o allo stato in cui i figli sono abituati a vivere, al solo scopo di definire il giudice competente in caso di allontanamento  unilaterale di uno dei genitori assieme a figli…La forma del mantenimento è quella diretta…”.

Mi sento di esprimere ogni più ampia riserva in merito alle modalità indicate dal Tribunale di Salerno e dal Tribunale di Brindisi.

Ciò di cui si discute, riguarda l’individuazione, in caso di separazione dei genitori, della residenza dei minori, in ordine alla quale occorre fare un po’ chiarezza:

la legge parla di scelta del Giudice “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale ” della prole, sulla base di tale indicazione, il Tribunale di Salerno ne ha fatto discendere l’inesistenza della figura del “genitore collocatario”, con una totale equiparazione – quanto alla residenza  – tra i due genitori, con ciò individuando la strana figura del “ genitore co-residente”, specificando, altresì, che “ la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una residenza abituale, ma concretizzare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura ed educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.”

Fanno da sponda a questa decisione, le linee guida del Tribunale di Brindisi che nel tentativo di eliminare asserite “asimmetrie” tra i genitori, indicano alcune “istruzioni per l’uso” , termine davvero orrendo, per prescrivere le modalità di affidamento della prole minore, tra le quali viene indicato che “ la residenza dei figli ha valenza puramente anagrafica, mancando qualsiasi differenza giuridicamente rilevante tra un genitore co-residente e l’altro”.

Insomma, in nome di una sgradita asimmetria tra i genitori viene annullata qualsiasi stabilità per i figli minori, il cui interesse sembra più coincidere con i “desiderata” di alcuni genitori, anzicchè con l’effettivo benessere dei bambini. Chiedere ad un minore di trasferirsi in continuazione da una casa all’altra, sottrarre un figlio piccolo alle attenzioni alla cura da parte della madre non vuol dire fare i suoi interessi.

Si tratta di una mera rivendicazione che mette chiaramente in evidenza una scelta poco incline ad una buona genitorialità e ad un riconoscimento dell’interesse del minore, la cui tutela va ricercata e salvaguardata non già nel concetto di “residenza”, bensì in quello di amore per il fanciullo, costruendo un rapporto di sano rispetto e di massima attenzione per le sue sensibilità, garantendogli una crescita stabile ed equilibrata.

Tutto ciò non va confuso con la “residenza”, che chiaramente sottende qualcosa di diverso.

Si spera che il legislatore non segua un improvvido indirizzo di un Tribunale poco attento.

avv. Simona Napolitani

 

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